Per facilitare l’interpretazione della Legge istitutiva delle ZES, pubblichiamo in questa sezione le risposte fornite dagli uffici centrali dell’Agenzia delle entrate alle istanze di interpello e di consulenza giuridica ammissibili.
Attraverso l’istituto dell’interpello (articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212) e della consulenza giuridica esterna (circolare n. 42/E del 5 agosto 2011) i contribuenti possono chiedere all’Agenzia delle entrate di pronunciarsi in relazione all’interpretazione di norme tributarie.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 519/2022 – Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZESe investimenti in beni immobili.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 332/2022 – Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 132/2023 – Articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017. Credito di imposta ZES.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 145/2023 – Credito d’imposta investimenti Zone Economiche Speciali – ZES di cui all’articolo 1, commi 98–108, della legge n. 208 del 2015 e all’articolo 5 del decreto legge n. 91 del 2017. Applicabilità alle società operanti nel settore dei servizi di consulenza.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 302/2023 – Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e acquisto dell’immobile in regime di ”proprietà superficiaria”.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 310/2023 – Articolo 5, comma 2, del decreto–legge n. 91 del 2017. Credito di imposta ZES. Requisito della ”novità” per i beni immobili.
Risposta dall’Agenzia delle Entrate n. 352/2023 – Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili. Cessione del bene agevolabile in base allo schema contrattuale del ”sale and lease back”.